La Cassazione, in una recentissima pronuncia (19 luglio 2022), ha stabilito che per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge più debole economicamente e ai figli, ove non autosufficienti, bisogna tenere conto pure del reddito percepito in nero da parte del coniuge più forte economicamente. A tal fine il giudice è addirittura tenuto a verificare la sussistenza di reddito in nero tramite le indagini della Guardia di finanza (Cass. civ., sez. I, ord., 19 luglio 2022, n. 22616).
Nel caso in questione la moglie è riuscita ad ottenere un contributo maggiore a titolo di assegno di mantenimento per sé e per i i figli da parte del marito da cui si era separata.