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Sara Ratti
Avvocato

L’adozione ovvero il diritto del minore ad avere una famiglia

L’adozione nazionale e internazionale di minorenni è disciplinata dalla L n. 184/1983 anche chiamata “Diritto del minore ad avere una famiglia” a evidenziare che il principale interesse tutelato dalla Legge è quello del bambino ad avere legami affettivi all’interno di un nucleo familiare.

I requisiti per potere procedere all’adozione nazionale classica sono molto stringenti e di regola possono procedere all’adozione solo le coppie sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto per almeno tre anni prima del matrimonio e per cui non sia in corso un procedimento di separazione. Tuttavia, sempre nell’ottica di favorire il minore nell’inserimento di un nucleo familiare la Legge prevede dei casi particolari in cui è possibile procedere all’adozione pur in assenza dei classici requisiti: per esempio qualora il minore sia rimasto orfano di padre e di madre e l’adottante sia un parente fino al sesto grado oppure abbia instaurato un legame stabile ad affettivo con l’adottando oppure sempre nel caso in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori e sia affetto da gravi disabilità o ancora nel caso in cui sia impossibile disporre l’affidamento preadottivo.

Grazie alla previsione di questi casi particolari i giudici hanno potuto prendere decisioni favorevoli all’adozione pure in situazioni “atipiche” in cui la mancata adozione avrebbe senza dubbio pregiudicato i diritti del minore, causandogli così un danno.

Un caso molto dibattuto è stato quello della cosiddetta stepchild adoption, per cui la giurisprudenza ha dato la possibilità pure al partner non ufficialmente sposato di adottare il figlio/la figlia del compagno/a e ciò anche in caso di coppie omosessuali

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