Non tutti conoscono l’istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova che è una delle possibili strategie difensive percorribili nell’ambito del processo penale. Tale istituto nasce in origine nel processo penale a carico di imputati minorenni e consente appunto di sospendere il processo penale per potere rieducare il minore e “metterlo alla prova” con specifiche disposizioni elaborate dal Tribunale e dai Servizi Sociali Minorili.
Se il minore rispetta il programma previsto il reato addebitatogli viene estinto con la conseguenza che il casellario giudiziale sarà pulito e lo stesso non dovrà scontare alcuna pena, in quanto ha superato la prova.
Per i minori la messa alla prova è possibile per quasi tutti i reati, anche per quelli più gravi.
Per quanto riguarda il processo penale a carico di adulti invece l’istituto è regolato dall’art. 168 bis c.p. che pone requisiti precisi e più stringenti: solitamente infatti si può ricorrere alla messa alla prova solo per i reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni e per non più di una volta inoltre è necessario lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.
In ogni caso si tratta di un istituto che mira alla rieducazione dell’imputato e alla riparazione dei danni derivanti dal reato piuttosto che alla mera punizione dando la possibilità di evitare la condanna penale.